La domanda telematica di assegno per il nucleo familiare (ANF) deve essere presentata necessariamente dal titolare del diritto alla prestazione, anche se lo stesso non ha una propria posizione tutelata e presenta domanda a valere sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente. In tal caso, all’atto della presentazione dell’istanza, il richiedente dovrà inserire tutte le informazioni relative al reddito e alla composizione del proprio nucleo familiare.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio n. 3142 del 29 agosto 2019, specificando che, al momento, la domanda può essere presentata esclusivamente dal titolare del diritto e dall’Ente di Patronato cui questi abbia conferito mandato. Sono, invece, in fase di sviluppo le funzionalità idonee a consentire anche al datore di lavoro di presentare la domanda, previa delega del lavoratore interessato.
Al fine di identificare i redditi da dichiarare, quelli assoggettabili all’Irpef, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva e quelli non soggetti a dichiarazione, l’INPS informa che è in fase di realizzazione una piattaforma informatica unica, recante l’obiettivo di limitare l’insorgenza di situazioni debitorie che dovessero manifestarsi in caso di accertamento di ANF non spettanti.
In particolare, la piattaforma telematica effettuerà:
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