Con la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, l’INPS ha fornito le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari. Da tale data, infatti, il D.Lgs. n. 230/2021 ha istituito il cd. “assegno unico e universale per i figli a carico”, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 230/2021 prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciuti gli assegni familiari. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.
Il successivo art. 11 ha stabilito che l’assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione “fino al 31 dicembre 2021”. Le maggiorazioni degli assegni per il nucleo familiare, invece, sono riconosciute fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”.
Dunque, a partire dal 1° marzo 2022, si producono i seguenti effetti:
Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022, potranno essere presentate domande di ANF esclusivamente per i nuclei familiari senza figli. Per l’attività lavorativa svolta nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno essere presentate le domande per nuclei familiari con figli, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
Per i lavoratori domestici l’ANF viene erogato dall’INPS con pagamento diretto nella misura di tanti assegni giornalieri per quanti ne risultano dividendo per quattro il numero delle ore che corrispondono alla contribuzione complessivamente versata nella specifica gestione nel trimestre in favore del lavoratore.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, l’ANF viene determinato con riferimento alle giornate di attività lavorativa svolta nel settore agricolo e alle eventuali giornate di indennità di disoccupazione agricola spettante. Le domande di ANF possono essere presentate all’inizio dell’anno successivo a quello di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, a partire dal 10 gennaio 2022, possono essere presentate le domande di ANF relative all’attività lavorativa svolta nell’anno 2021.
I lavoratori ai quali viene riconosciuta la NASpI, a seguito della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente, non perdono il diritto all’ANF a cui avevano accesso nel corso dell’attività lavorativa, sempre se in possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento della prestazione familiare.
Ne consegue che per tutto il periodo della NASpI, se le condizioni familiari e di reddito lo consentono, l’Istituto provvede a erogare gli ANF dietro richiesta dell’interessato.
La domanda degli Assegni per il nucleo familiare di norma è presentata contestualmente alla domanda per l’indennità di disoccupazione NASpI, ma può essere presentata anche in un momento successivo, richiamando la prestazione principale di NASpI a cui si riferisce la prestazione accessoria dell’ANF.
Per periodi a partire dal 1° marzo 2022, potranno essere presentate domande di ANF su NASpI esclusivamente per percettori appartenenti a nuclei familiari senza figli. Per la prestazione NASpI percepita nei mesi di gennaio 2022 e febbraio 2022 potranno, invece, essere presentate le domande per nuclei familiari con figli, nel limite della prevista prescrizione quinquennale.
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