Dalla denuncia contributiva di competenza del mese di ottobre 2019, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro. Pertanto, fino a tale data, la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> - introdotta a seguito della diversa modalità di presentazione degli ANF dal 1° aprile 2019 - rimane facoltativa.
Il chiarimento è giunto dall’INPS, con il messaggio n. 3119 del 26 agosto 2019, ricordando che fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di ottobre 2019 le aziende sono comunque tenute a trasmettere flussi di regolarizzazione per gli ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
A seguito dell’introduzione, a decorrere dal 1° aprile 2019, della presentazione telematica degli ANF, l’INPS ha modificato altresì le modalità di compilazione del flusso Uniemens. In prima battuta, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, l’Istituto Previdenziale aveva istituito, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, l’obbligo di valorizzare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.
Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, l’INPS ha stabilito che non è più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
Successivamente, però, per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari, con il messaggio n. 2815 del 24 luglio 2019, l’INPS ha comunicato che le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens, ossia la valorizzazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib>, sono rinviate alla denuncia contributiva di competenza del mese ottobre 2019.
In relazione alla predetta proroga, l’Istituto Previdenziale ha differito inoltre le vecchie modalità per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro. Quindi, fino alla denuncia contributiva di competenza del mese ottobre 2019, le aziende devono continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per il recupero di ANF arretrati di importo superiore a 3.000 euro, secondo le modalità attualmente in uso.
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