Anche senza atto donazioni tassate

Pubblicato il 26 giugno 2008
La Cassazione, con sentenza n. 16348 del 17/06/2008, ha accolto un ricorso presentato dal fisco volto all'affermazione della rilevanza, ai fini fiscali, di una donazione per dieci mila euro effettuata da una madre nei confronti del proprio figlio, senza atto pubblico. Mentre le commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano ritenuto valide le ragioni del ragazzo che aveva pensato di non dover pagare le imposte dato che non aveva fatto ricorso al notaio e che la cifra oggetto dell'operazione era di modico valore, la Corte di legittimità ha precisato come il concetto di donazione, sul piano fiscale, ricomprenda tutte le liberalità effettuate anche con mezzi diversi da quello disciplinato dall'art. 769 c.c., e come la natura della modicità della somma oggetto di donazione debba essere considerata in relazione alle condizioni di vita del donante. Alla stregua di tali principi la Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, dieci mila euro non fossero una somma irrisoria rispetto alle condizioni di vita della madre; inoltre, la circostanza che il notaio non avesse preso parte all'atto non impediva che il prelievo fiscale fosse commisurato anche a quel reddito.
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