Anche le fondazioni partecipano alle gare di appalto
Pubblicato il 25 settembre 2010
I giudici del Consiglio di stato, con sentenza n. 6528 del 10 settembre, hanno precisato che, come anche ricordato di recente dalla Corte di giustizia con sentenza del 23 dicembre 2009 (causa C 305/08), le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ed in particolare quelle di cui al suo articolo 1 n. 2 lett. a) e 8 primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono preminente scopo di lucro, di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
Le fondazioni – continuano i giudici amministrativi - data la loro particolare natura senza scopo di lucro, non possono vedersi applicare le disposizioni concernenti le referenze bancarie e l'iscrizione alla camera di commercio ma devono essere trattate dalle amministrazioni in maniera diversificata rispetto agli altri soggetti con natura imprenditoriale.