Anche la durata della convivenza prematrimoniale deve essere valutata nella ripartizione della reversibilità
Pubblicato il 16 novembre 2011
Secondo la Corte di legittimità –
sentenza n. 23670 dell'11 novembre 2011 – la ripartizione della pensione di reversibilità, qualora vi sia un concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite che abbiano, entrambi, i requisiti per la relativa pensione, va effettuata non solo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ponderando “
ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito dell’articolo 5 della Legge n. 898/70, in relazione alle particolarità del caso concreto”, compresa, quindi, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
Occorre evitare – continua la Cassazione - che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare l’assegno di divorzio in vita.