Anche il prossimo congiunto della vittima diretta del sinistro va considerato come soggetto danneggiato
Pubblicato il 22 ottobre 2012
Per la suprema Corte –
sentenza n. 16520 del 28 settembre 2012 – in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata deve intendersi “
non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa”; conseguentemente, i danni derivati non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, “
ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)”.
La possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare
iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dal fatto di circolazione stradale, con la conseguenza che l’eventuale massimale stabilito per persona danneggiata opererà autonomamente anche nei confronti di questo.