Anche il piccolo imprenditore è fallibile

Pubblicato il 29 giugno 2010
Con sentenza n. 13086 depositata lo scorso 28 maggio, la Corte di cassazione ha fornito importanti chiarimenti circa le condizioni per l'applicazione della disciplina fallimentare.

In primo luogo viene precisato come, ai sensi del regime transitorio previsto dall'articolo 22 del Decreto legislativo 69/2007, le nuove disposizioni si applicano anche nei confronti dei giudizi di impugnazione pendenti alla data del 1° gennaio 2008. 

Nel testo della decisione viene altresì sottolineato come il disposto dell'articolo 1, comma 2 della Legge fallimentare, per come modificato dal Decreto correttivo n. 69/2007, privilegiando il criterio quantitativo rispetto a quello per categorie, abbia messo fine all'incertezza sull'applicabilità del fallimento ai piccoli imprenditori. 

Per quel che concerne la distribuzione dell'onere della prova, la Prima sezione civile spiega che è l'imprenditore che deve dimostrare di essere esente dal fallimento e di non aver superato, quindi, le soglie di fallibilità. Ai creditori, per contro, può spettare, al massimo, la dimostrazione della natura di imprenditore della controparte. Il Tribunale, da parte sua, può sempre procedere ad assumere informazioni urgenti utili al completamento del bagaglio istruttorio e non esclusivamente strumentali alla sola adozione di una misura cautelare.
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