Anche i CdL fra i docenti formatori in materia di salute e sicurezza
Pubblicato il 08 ottobre 2014
Con la
risposta all’interpello n. 21 del 6 ottobre 2014, la Commissione competente in materia di salute e sicurezza, ha chiarito che i
Consulenti del Lavoro possono svolgere l’attività di
docenti nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto i requisiti richiesti dalla normativa hanno valenza generale e sono indipendenti dall’appartenenza ad un albo o ad un ordine.
In pratica, il Consulente del Lavoro potrà fare il docente purché:
- abbia frequentato il
corso di almeno 40 ore previsto dal decreto
6 marzo 2013 ed abbia, al contempo, svolto per
almeno 18 mesi "attività lavorativa o professionale” coerente con l'area tematica di docenza. L’attività deve essere stata svolta in modo
non episodico, anche se non esclusivo, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative che seguono:
- percorso formativo in didattica con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamenti a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- abbia svolto, sempre in maniera non episodica, per
almeno tre anni esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto di docenza. Anche in questo caso a tale requisito occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative sopraelencate.
Ad ogni modo, l’
effettivo esercizio di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro va dimostrato con
idonea documentazione e non può essere autodichiarato dal soggetto.