Anche al professionista che omette la dichiarazione va applicata la deduzione forfettaria

Pubblicato il 26 febbraio 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 4643 del 25 febbraio 2011 ha spiegato che la deduzione forfetaria delle spese del 10% sui redditi del professionista non va esclusa nel caso in cui i redditi non vengano dichiarati.

Per la Corte, infatti, l'abbattimento forfetario previsto dalla disposizione di cui all'articolo 54 del Tuir sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non è dettato “allo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma a quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta”. Ne deriva – continua la Cassazione - che lo stesso debba trovare applicazione “a prescindere dal comportamento del contribuente, e quindi anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito”.

La Cassazione ha così confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze di un professionista che, omettendo di dichiarare gli importi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa, era stato raggiunto da un avviso di accertamento Irpef in cui era contestata la mancata tassazione dell'intera somma percepita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Faq Piano Transizione 5.0: ammissibilità di impianti fotovoltaici

27/09/2024

Iva, accise e dogane: la competenza passa al Tribunale UE

27/09/2024

Ceramica industria. Tabelle retributive

27/09/2024

CCNL Ceramica industria - Tabelle retributive del 22/7/2024

27/09/2024

Modello 730/2024 al 30 settembre. Proroga per Redditi PF

27/09/2024

CCNL Guardie ai fuochi - Rinnovo del 25/7/2024

27/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy