L’Associazione Nazionale Costruttori Edili pubblica la guida pratica utile alla determinazione del corrispettivo nei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori edili in ambito privato.
In particolare, viene esaminata una tra le problematiche più frequenti e concernente la variazione del corrispettivo pattuito. Invero, se la regola generale in materia di appalto è l’immodificabilità del prezzo, in ragione dell’assunzione del rischio economico da parte dell’imprenditore, l’eventuale costo superiore a quello convenuto dalle parti può portare a ipotesi di adeguamento del compenso.
La prima delle ipotesi di adeguamento del corrispettivo dell’appalto è sancita dall’art. 1664, Codice Civile, secondo cui vi è il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi nel caso in cui vi sia stato un aumento complessivo superiore a un decimo del prezzo convenuto.
In tale ipotesi, oltre all’aumento del costo dei materiali, concorre alla determinazione del decimo previsto dalla norma anche il trasporto necessario per portarli sul luogo di esecuzione ovvero l’aumento dei tributi che incidono direttamente sui materiali.
Ad ogni modo, la revisione del prezzo si opererà per la sola parte eccedente la misura del decimo.
Il citato art. 1664, Cod. Civile, riconosce, altresì, la possibilità di richiedere la revisione del prezzo in presenza di aumenti del costo della manodopera.
Vi rientrano, oltreché le retribuzioni degli operai e degli impiegati, anche gli oneri previdenziali ed assicurativi, nonché ogni ulteriore contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro.
Tale ipotesi ricorre, però, qualora l’aumento dei predetti valori sia imprevedibile rispetto al momento della conclusione del contratto e sarà ammessa per aumenti di costi di manodopera che abbiano inciso oltre il 10% sul prezzo inizialmente pattuito.
Le parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, possono derogare alla disciplina di revisione del prezzo:
Nel documento elaborato dall’ANCE sono state analizzate, sia sotto il profilo normativo che operativo, le seguenti fattispecie:
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