Il 1° ottobre entrano in vigore le nuove modalità e i nuovi criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria, per come contenuti nel Decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 3 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 settembre 2016.
Il testo in oggetto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario (Decreto legislativo n. 385/1993), modificato dall'articolo 17-bis del Decreto-legge n. 18/2016, convertito nella Legge n. 49/2016, che attribuisce al CICR il potere di stabilire le modalità e i criteri sopra riferiti.
Il nuovo regime degli interessi si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB, quali i rapporti di conto corrente, di conto di pagamento, le aperture di credito regolate in conto corrente, le aperture di credito regolate in conto di pagamento, gli sconfinamenti.
Per queste operazioni, compresi i finanziamenti a valere sulle carte di credito, l’articolo 3 del Decreto prescrive che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. A questi ultimi si applicano le disposizioni del Codice civile.
Riguardo ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento viene assicurata la medesima periodicità, che comunque non deve essere inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Gli interessi – viene, inoltre, sancito - vengono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto.
Rispetto ai regime degli interessi applicabili in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e agli sconfinamenti, all’articolo 4 del nuovo testo viene sancita, in primo luogo, una contabilizzazione separata rispetto alla sorte capitale degli interessi debitori maturati.
Il saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito nell’articolo medesimo ed ossia:
Il cliente - viene prescritto - può autorizzare, anche preventivamente, con consenso espresso, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili ed in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.
Detta autorizzazione può essere revocata in ogni momento, purché precedentemente all'addebito.
Per contratto, può inoltre essere stabilito che dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.
In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili ed il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi; quanto dovuto a titolo di interessi non produce, tuttavia, ulteriori interessi.
Come già precisato, il nuovo regime sugli interessi di cui al Decreto del 3 agosto 2016 viene applicato agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016, mentre per i contratti in corso si avrà un adeguamento con l'introduzione di clausole conformi al novellato articolo 120, comma 2, del TUB e al Decreto medesimo.
Le previsioni ivi contenute - si legge nelle conclusioni del testo – sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
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