Con circolare n. 18 del 30 luglio 2015, la Fondazione Studi dei CdL ha analizzato le novità principali relative al rapporto di lavoro part-time ed intermittente.
Sul lavoro part-time viene messa in rilievo la scomparsa della distinzione tra part-time orizzontale, verticale e misto, benché sia solo una semplificazione formale, in quanto modelli di part-time rimarranno nella descrizione dell’orario di lavoro che dovrà essere riportata nel contratto individuale da stipularsi in forma scritta ai fini della prova.
Prosegue la circolare occupandosi di:
informazione alle rappresentanze sindacali;
prestazione di lavoro supplementare e straordinario;
clausole elastiche;
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Osserva la Fondazione che il D.Lgs. n. 81/2015 regolamenta il lavoro intermittente riproducendo, sostanzialmente, la normativa già contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003, così come modificato dai diversi interventi legislativi succeduti nel tempo.
La questione più spinosa, relativa a tale tipologia contrattuale, è la previsione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/15, in forza della quale, in mancanza di CCNL, i casi di utilizzo del contratto intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro.
Secondo un’interpretazione restrittiva, in attesa dell’adozione del decreto, non sarebbe più applicabile il richiamo al R.D. n. 2657/1923, anche se parrebbe che sia comunque possibile stipulare dei contratti a chiamata facendo ancora riferimento alla tabella delle mansioni allegata al detto Regio Decreto, grazie all’art. 55, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
In merito la circolare auspica un chiarimento ministeriale.
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