E' partita l’8 giugno 2018, sul sito Anac, la consultazione on line del documento: Integrazione Linee guida n. 1. Uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture – Equo Compenso (http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/_consultazioni?id=dee107210a7780420c715a851030abfc).
L'invio di contributi può essere effettuato entro il 9 luglio 2018 utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.
E' finalizzato ad un’integrazione delle Linee guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – di cui alla Delibera n. 138 del 21.2.2018.
Al fine di coordinare la disciplina della determinazione dell’importo a base di gara con le nuove disposizioni normative, come segnalato anche dal Consiglio di Stato nel parere 2698 del 22/12/2017, il documento dell'Autorità nazionale anticorruzione posto in consultazione contiene anche alcune indicazioni in merito all’applicazione del principio dell’equo compenso, ex articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (che fa obbligo alla pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti, legando l'equità del compenso alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione).
Indicazioni che, ovviamente, in assenza di una specifica previsione al riguardo nel Codice dei contratti pubblici, sono da ritenersi interpretative e non vincolanti.
E' articolato in uno schema di Linee guida, da integrare opportunamente nelle Linee guida n. 1, e in una nota esplicativa in cui sono illustrate le ragioni delle scelte proposte e sono contenute domande rivolte ai partecipanti alla consultazione, che sono ovviamente liberi di proporre ulteriori valutazioni in merito alle indicazioni del documento di consultazione.
Il documento di consultazione contiene alcune indicazioni volte a coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso.
Fermo restando che le stazioni appaltanti debbano definire l’importo a base di gara in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (decreto parametri), è precisato che è necessario ridurre il ricorso a ribassi eccessivi rispetto al prezzo a base di gara.
Pertanto: nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’attribuzione dei punteggi relativi al criterio del prezzo, è preferibile il ricorso alla formula bilineare in luogo del ricorso alla formula classica dell’interpolazione lineare.
È opportuno attribuire un punteggio elevato al punto di flesso al fine di disincentivare offerte contenenti ribassi elevati non in linea con la previsione sull’equo compenso di cui dell’articolo 13 bis delle legge 31 dicembre 2012, n. 247.
E' ribadito che non possono essere richieste al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazioni dell’importo a base di gara.
L’equità del compenso è, altresì, valutata in relazione alla presenza nel contratto di clausole vessatorie di cui all’articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che possono determinare un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.
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