Illegittime le clausole contrattuali che prevedano compensi professionali a forfait o che subordinino il pagamento dei servizi all’ottenimento di successivi finanziamenti.
E' quanto stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un procedimento di precontenzioso attivato dall’OICE, l’associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria.
L’OICE aveva segnalato un disciplinare di gara, pubblicato da un Consorzio di bonifica, relativo all’affidamento delle attività propedeutiche alla redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap). In particolare, il bando prevedeva:
Secondo l’OICE, tali previsioni risultavano in contrasto con le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici e con i principi costituzionali.
L’Autorità ha accolto le osservazioni dell’associazione professionale, evidenziando plurime violazioni delle norme del Codice dei contratti pubblici e dei principi di contabilità pubblica. Le principali censure mosse dall’ANAC sono le seguenti:
1. Inammissibilità dei compensi a forfait
Ai sensi dell’articolo 41, comma 15 del Codice dei contratti pubblici, i corrispettivi per le prestazioni professionali di ingegneria e architettura devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, oggi confluito nell’allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici. Tali parametri hanno valore vincolante e inderogabile.
La previsione di un importo forfettario, non parametrato a tali tabelle, risulta pertanto illegittima.
2. Divieto di subordinazione del compenso a finanziamenti futuri
L’ANAC ha ribadito l’illegittimità di ogni clausola che subordini il pagamento del corrispettivo all’ottenimento di finanziamenti da parte di terzi o alla futura disponibilità di risorse economiche non ancora stanziate. Tale impostazione viola:
In assenza di copertura, il contratto non può essere validamente affidato. Questo principio è coerente con la giurisprudenza della Corte dei conti e con la disciplina contabile delle pubbliche amministrazioni.
3. Separazione tra Docfap e progettazione definitiva
L’ANAC ha precisato che il Docfap, in quanto documento prodromico all’avvio della progettazione, non può essere affidato congiuntamente al Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte). Prima dell’affidamento del Pfte deve infatti essere predisposto il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), atto fondamentale per definire obiettivi, vincoli e priorità dell’intervento.
A seguito della delibera, quindi, le stazioni appaltanti dovranno:
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