Ampliata la durata del regime per le Start-up innovative

Pubblicato il 28 maggio 2015 Il D.L. n. 3 del 24.01.2015, convertito con la Legge n. 33 del 24.03.2015, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle start-up innovative, ampliando la durata del regime e la portata delle agevolazioni.

Tra le modifiche, vi è l'incremento del limite temporale entro il quale si mantiene lo status di start-up innovativa: si passa dai 48 ai 60 mesi.

Altra novità riguarda l’eliminazione (per effetto dell’art. 4, comma 11, lettera a,) del riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di Societas Europea, residente in Italia, ai fini delle imposte sui redditi.

Ulteriore modifica riguarda il requisito della territorialità. In base alla nuova disposizione (introdotta dall'art. 4, comma 11, lettera b), possono assumere la qualifica di start-up innovative le società residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.
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