Ampio contraddittorio per i tributi nazionali. Limiti per quelli comunitari

Pubblicato il 26 aprile 2010

Il contraddittorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente ha – ancor più da che il Fisco ha progressivamente abbandonato gli accertamenti con metodo analitico per far ricorso con maggior frequenza a rettifiche basate sulle presunzioni, specie semplici, quali i parametri e gli studi di settore - il significato di adeguare il provvedimento amministrativo alla realtà effettiva e di escludere questioni meramente formali. Ed in questo senso, il contribuente ha interesse a definire le questioni in tempi ragionevoli, evitando il rischio di una controversia.

Deve perciò dirigersi verso la verifica degli errori che gli Uffici finanziari ritengono abbia commesso – trasmettendo i documenti fiscali che motivano deduzioni e detrazioni non considerati dall’Ufficio stesso - quando abbia ricevuto una comunicazione in cui l’esito della liquidazione o del controllo formale su oneri dedotti e detratti si discosti dall’esito che egli ha calcolato in dichiarazione.

Deve fornire dati concreti che dimostrino che le previsioni utilizzate nei suoi riguardi non si adattano al suo caso, negli accertamenti basati sulle presunzioni (appunto parametri, studi, coefficienti). Lo farà segnalando le circostanze soggettive ed oggettive che non consentono di dichiarare i ricavi attesi dal parametro o studio di settore.

Deve, infine, fornire elementi che giustifichino che le maggiori spese non provengono da somme occultate al Fisco, o che i calcoli presuntivi non sono corretti, in occasione della determinazione sintetica del reddito.

Deve invece, già in contraddittorio, indicare i beneficiari delle somme o dimostrare che le operazioni sono annotate in contabilità, quando è stato fatto oggetto di indagini finanziarie, effettuate con sempre maggior frequenza verso imprese e professionisti dal momento che l’Amministrazione dispone di anagrafe dei conti e depositi.

Contraddittorio a tutto campo per i tributi nazionali, dunque. Non nelle controversie doganali, dato il limite imposto, sui tributi che rientrano nella sfera di applicazione del diritto comunitario, dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 8481/2010. Questa ha di fatto ridotto l’applicazione del contraddittorio prima dell’adozione di un atto di accertamento ai contenziosi instaurati in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia del 18 dicembre 2008, causa C-349/07, a firma della Corte di giustizia Ue (sentenza Sopropé), in cui fu affermata la necessità di assicurare all'importatore un contraddittorio già nella fase antecedente all'adozione di un atto di accertamento.

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