Ammortizzatori sociali, l'analisi della Fondazione Studi

Pubblicato il 08 ottobre 2020

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le indicazioni fornite dall'Istituto previdenziale nella circolare 30 settembre 2020, n. 115, sui provvedimenti di integrazione salariale e sostegno al reddito previsti dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

Preliminarmente, gli esperti della Fondazione Studi, sottolineano che la disposizione normativa introdotta è applicabile a prescindere dall'effettivo utilizzo delle 18 settimane di integrazione salariale concesse ante Decreto Agosto (9 + 5 + 4), consentendo l'accesso alle nuove settimane dei trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario anche ai datori di lavoro che, per i periodi fino al 12 luglio 2020, non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per causale Covid-19. La norma in commento ha azzerato il conteggio delle settimane riferibili alla pregressa disciplina prevedendo ulteriori 18 settimane complessive (9 + 9) - da collocarsi nell'arco temporale dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - slegate dal concetto di effettiva fruizione del periodo precedentemente richiesto.

Come precisato dall'Istituto previdenziale, nella citata circolare 30 settembre 2020, n. 115, le disposizioni trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020. A tal fine si rammenta che i trattamenti in deroga in esame sono ritenuti applicabili a tutti i lavoratori apprendisti ed ai lavoratori a domicilio, restando esclusi i dirigenti.

Il periodo massimo concedibile, pari a 18 settimane complessive, è richiedibile in due tranche di egual periodo, la prima libera da eventuali contributi addizionali, la seconda con addebito della contribuzione aggiuntiva e previa verifica della riduzione di fatturato.

In tale ambito, atteso che l'accesso alle ulteriori nove settimane è consentito esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e che tale arco temporale sia decorso, la prima decorrenza utile per l'accesso alle seconde nove settimane potrà riguardare i periodi successivi al 14 settembre 2020. Il contributo d'accesso, previsto dal comma 2, dell'art. 1, è pari al:

Il contributo non è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% ovvero per coloro che abbiano avviato l'attività d'impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

A tal fine, le istanze di accesso alle ulteriori nove settimane dovranno essere corredate da apposita autocertificazione dei datori di lavoro, ai sensi dell'art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti la sussistenza della riduzione del fatturato. In mancanza, l'Istituto provvederà ad applicare l'aliquota maggiore (18%).

Per la determinazione della riduzione del fatturato i datori di lavoro dovranno tener conto delle indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 9/E/2020 e 15/E/2020. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà opportuno far riferimento alle operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA dei rispettivi periodi oggetto di raffronto.

Per quanto concerne i termini di trasmissione delle domande e dei dati di pagamento diretto delle prestazioni richieste, l'art. 3, Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, come già anticipato, ancorché sottoforma di ipotesi, dalla predetta circolare amministrativa, fa slittare definitivamente i termini del 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

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