Ammortizzatori sociali in deroga. Le istruzioni del Ministero del Lavoro

Pubblicato il 12 settembre 2014 La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 dell’11 settembre 2014, ha illustrato la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga alla luce del decreto interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014.

Innanzitutto, la circolare specifica che le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione, in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate - dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Fattispecie previste

Il Ministero evidenzia nella sua circolare come il DI disciplini criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, ed in particolare:

- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;

- causali di concessione;

- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;

- tipologie di datori di lavoro;

- lavoratori beneficiari.

Cassa integrazione guadagni in deroga

Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, viene sottolineato che la possibilità di concederne ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa di almeno 8 mesi presso l'impresa, è requisito che si applica solo alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto.

Interessante è, altresì, la specifica ministeriale per cui il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 c.c., fra cui rientrano anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c. (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti).

Per quanto concerne la presentazione delle domande, il Ministero chiarisce che le stesse, corredate dell'accordo, vanno presentate dalle aziende in via telematica all'lNPS e alle Regioni entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Tuttavia, nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e in attesa dell’emanazione del medesimo.

Inoltre, in fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della circolare sul sito del Ministero del Lavoro, coincidente con la data di emanazione.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l’accordo va sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - e trasmesso telematicamente, unitamente alla domanda, dall'azienda all'INPS.

Anche in questo caso, non essendo ancora stata rilasciata la procedura telematica da parte dell’INPS, saranno considerate validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione, utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali.

In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dall’11 settembre 2014.
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