Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, chiarimenti

Pubblicato il 12 agosto 2022

Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, chiarimenti in ordine alle novità introdotte in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.L. n. 21/2022, dalla L. n. 25/2022 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 4/2022) e, da ultimo dal D.M. n. 67/2022..

Datori di lavoro destinatari

Per fronteggiare nell'anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica è consentito infatti ai datori di lavoro di richiedere un ulteriore periodo di Cig per un massimo di 26 settimane da fruire entro il 31 dicembre 2022.

Dette disposizione si applica a:

Condizioni, durata e caratteristiche dell’intervento ordinario di integrazione salariale

Condizione necessaria per i datori di lavoro sopra elencati è il raggiungimento del limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale (cinquantadue settimane nel biennio mobile, ovvero ventiquattro/trentasei mesi o trenta mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo).

Il nuovo periodo di trattamenti può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane fruibili, anche in modo frazionato, nell’arco temporale ricompreso tra il 22 marzo 2022 e il 31 dicembre 2022.

Assegno di integrazione salariale a carico del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali

Sempre per fronteggiare nell'anno 2022 situazioni di particolare difficoltà economica, i datori di lavoro fino a 15 dipendenti che operano in determinati settori possono inoltre di richiedere un ulteriore periodo di assegno di integrazione salariale, comprensivo di contribuzione figurativa/correlata, per un massimo di otto settimane da fruire entro il 31 dicembre 2022.

Destinatari sono i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fis e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, che operano nei settori del turismo, della ristorazione, di intrattenimento, distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di proiezione cinematografica o parchi divertimenti e tematici che non possono accedere ad ulteriori periodi di assegno di integrazione salariale.

La deroga opera esclusivamente con riguardo ai limiti massimi di durata dei trattamenti, fermi restando quindi gli ulteriori requisiti richiesti per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale.

Aspetti contributivi

Per quanto riguarda la misura del contributo addizionale dovuto ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015, tenuto conto che lo stesso varia in funzione dell’utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile, al contributo addizionale si applica l’aliquota del 12% o del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

L’obbligo contributivo sussiste, peraltro, anche durante il periodo di integrazione salariale relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

Trattamenti di integrazione salariale previsti dall’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022

Sono esonerati dal versamento del contributo addizionale Cig e Cigs i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022 e che svolgono un’attività contraddistinta da uno dei codici Ateco elencati nell’allegato A del D.L. n. 21/2022 nei settori della siderurgia, del legno, della ceramica, dell’automotive e dell’agroindustria.

Disciplina dei trattamenti introdotti dall’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022

Poiché i trattamenti introdotti dal comma 2 dell’articolo 11 del D.L. n. 21/2022 rientrano nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale, restano ferme tutte le regole che governano l’accesso ai trattamenti in tema di incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, del rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, dell’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, nonché dell’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di produrre una relazione tecnica dettagliata degli elementi probatori indispensabili per la concessione.

Individuazione dei criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria

Il D.M. n. 67/2022 individua nuovi criteri di esame per le domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria di seguito riportati.

Compilazione del flusso Uniemens

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre, valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L092”, avente il significato di “Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione soggetta al contributo addizionale.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E610”, avente il significato di “Contributo Addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento <CongCIGOCausAdd>.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

In caso di accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del ticket.

A tale fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche l’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”.

Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata.

I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e  <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine, i datori di lavoro autorizzati all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, valorizzeranno il nuovo codice causale “L015”, avente il significato di “Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”.

Per quanto riguarda l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “A107”, avente il significato di “Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 148/2015”, presente nell’elemento CongCIGOCausAdd.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

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