A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, l’Istituto previdenziale fornisce, con il Messaggio INPS 15 ottobre 2020, n. 3729, ulteriori precisazioni sulla proroga, al 31 ottobre 2020, dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e della trasmissione dei dati per pagamento diretto.
In particolare, ai sensi dell’art. 3, del predetto decreto legge, vengono prorogati i termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di integrazione (CIGO, CIGD, CISOA) e di assegno ordinario, nonché di trasmissione dei relativi dati di pagamento diretto, precedentemente fissati al 31 agosto 2020 ed al 30 settembre 2020 (commi 9 e 10, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104) al 31 ottobre 2020.
Pertanto, come già presuntivamente indicato nella Circolare 30 settembre 2020, n. 115, le istanze inoltrate successivamente al 30 settembre 2020, sospese in attesa dell’auspicato slittamento dei termini decadenziali, potranno essere considerate utilmente trasmesse. A tal fine, si rammenta che, ai fini della verifica dei termini decadenziali relativi ai dati di pagamento delle prestazioni richieste ed autorizzate si dovrà tener conto della data di ricezione della PEC di autorizzazione dell’ammortizzatore sociale richiesto e non già la data stessa del provvedimento amministrativo di concessione.
Per quanto concerne le ulteriori nove settimane richiedibili ai sensi dell’art. 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, l’Istituto rammenta che è possibile presentare l’istanza – necessariamente riguardante i periodi successivi al 14 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 – sin dall’emanazione del precedente Messaggio INPS 1° ottobre 2020, n. 3525, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione delle prime nove settimane. In tal senso, la verifica della concessione del primo periodo di integrazione salariale richiedibile ai sensi del Decreto Agosto verrà effettuata direttamente dall’Istituto previdenziale in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento dei trattamenti richiesti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".