Ammonimento su liti tra vicini

Pubblicato il 08 settembre 2016

Il Tar per l’Emilia Romagna ha fornito alcune precisazioni per quel che riguarda l’istituto dell’ammonimento del Questore ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Decreto legge n. 11/2009 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) fino a quando non venga sporta querela per un comportamento riconducibile alla fattispecie penale di cui all’articolo 612 bis del Codice penale (atti persecutori).

Presupposti

La condotta prevista dalla norma e per la quale può essere avanzata la richiesta di ammonimento deve non solo avere natura molesta, ma essere tale da cagionare uno stato di ansia o un timore per l’incolumità personale.

Nel caso specificamente esaminato dai giudici amministrativi, è stato escluso che il lancio, nel giardino dei ricorrenti, di escrementi provenienti dal balcone della vicina, determinasse una compressione della facoltà di autodeterminazione delle vittime.

Nonostante la sicura natura molesta della condotta contestata, infatti, la stessa determinava più conseguenze di natura igienico-sanitaria, ma non era tale da cagionare uno stato di ansia, né tanto meno un timore per l’incolumità personale.

Non sussistevano, pertanto, i presupposti per poter richiedere l’ammonimento.

Questo istituto – ha sottolineato il Tar di Bologna nel testo della sentenza n. 792 pubblicata il 19 agosto 2016 – “è stato previsto per quelle condotte che hanno più rilevanti conseguenze nella vita privata della persona offesa. Quella denunciata dai ricorrenti genera sicuramente fastidio e può giustificare una diffida a non reiterare la condotta all’autore del lancio degli escrementi”.

Intervento Polizia

In dette ipotesi – continua il Tribunale amministrativo - può essere richiesto l’intervento delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 1 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) in quanto è l'autorità di pubblica sicurezza che è tenuta a vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, provvedendo, altresì, su richiesta delle parti, a comporre bonariamente i dissidi tra privati. 

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