L’Inps, con il messaggio n. 8538 del 17 marzo 2006, ribadisce il principio contenuto nel messaggio n. 23857 del 27 luglio 2004, che afferma che la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal Tfr può essere presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento, e lo estende anche a tutte le altre procedure concorsuali e soprattutto all’amministrazione straordinaria. In quest’ultima procedura, la domanda di intervento del Fondo dovrà essere presentata entro un anno dal decreto di cui all’articolo 76 del Dlgs 270/99.
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