La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha confermato la condanna per truffa aggravata a carico dei legali rappresentati ed amministratori delle cooperative “prime acquirenti” coinvolte nella vicenda quote latte, escludendo il ne bis in idem per l’intervenuta applicazione, nei confronti dei medesimi indagati, di sanzioni amministrative previste dalla Legge del settore lattiero caseario.
Respinta dunque la censura degli imputati, secondo cui i procedimenti amministrativi e l’odierno penale avrebbero avuto origine dalla medesima condotta nel medesimo lasso temporale. Sicché il trattamento punitivo sofferto per le irrogate sanzioni amministrative, in forza del principio del ne bis in idem, avrebbe dovuto precludere l’applicazione della sanzione penale.
Ma a parere della Corte – con sentenza n. 1441 del 17 marzo 2016 – nell'apprezzata esistenza dei fatti di truffa, constatato l’artificio ed il raggiro, resta radicata anche l’obiettiva diversità della fattispecie penale rispetto a quella di rilievo amministrativo – sanzionatorio, in cui figura la sola condotta di trattenimento a titolo di prelievo supplementare di somme che non vengono riversate all'Erario per quote di latte eccedente.
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