Amministratori giudiziari, integrazione della documentazione

Pubblicato il 29 marzo 2014 Modalità eccezionali in attesa della pubblicazione dell’Albo.

Le domande d’iscrizione all’Albo degli amministratori giudiziari presentate nel 2010 entro il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto legislativo n. 14/2010 potranno essere integrate con la documentazione prescritta ai sensi dell’articolo 10 del Decreto ministeriale n. 160/2013.

Le modalità

Due sono le modalità espressamente indicate dal ministero della Giustizia per l’integrazione dei documenti:

- mediante deposito dei documenti cartacei all’Ufficio III della Direzione generale giustizia civile presso il ministero della Giustizia;

- mediante invio dei documenti cartacei a mezzo posta con plico indirizzato al ministero della Giustizia – Direzione generale della giustizia civile, via Arenula 70, Roma.

E’ quanto si apprende in una nota del dicastero del 21 marzo 2014 in cui viene specificato che queste “modalità eccezionali d’integrazione della documentazione” sono disposte nell’attesa della pubblicazione sul web dell’albo degli amministratori, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto ministeriale n. 160/2013.
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