Amministratori condominio. Trasmissioni telematiche al Fisco con utenza unica

Pubblicato il 29 febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate illustra alcune semplificazioni che interessano l’attività degli amministratori di condominio.

Nella risoluzione n. 10/E/2020, tiene conto di alcune segnalazioni sollevate dalle associazioni degli amministratori di condominio circa le difficoltà operative nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.

Nel documento di prassi si ricorda quali sono i soggetti che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio, tenuti agli obblighi dei sostituti d'imposta, tra i quali, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770.

Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari fiscali abilitati oppure direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso, utilizzando l'utenza propria di ciascun condominio.

Il problema si pone, però, quando un amministratore si occupa di più condomìni, dovendosi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni a cui si riferiscono le operazioni da effettuare.

Al fine di superare tale difficoltà e, nello stesso tempo, tenere conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, secondo l’Agenzia è possibile che questi possa “effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio”.

Per procedere correttamente si deve verificare, in primo luogo, la sussistenza dell'associazione tra l'amministratore e il condominio, attraverso i dati presenti in Anagrafe Tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione.

Il condominio deve risultare registrato con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).

Specifica l’Amministrazione finanziaria che “con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio”, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata (esempio: comunicazione dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; comunicazione dati relativi all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione).

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