Non vi è alcun automatismo tra l’assoluzione della persona fisica imputata per il reato presupposto, per ritenuta insussistenza dello stesso, e l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione. Per cui, nella specie, l’assoluzione di uno dei pubblici ufficiali indicati come corrotti, non può invero far discendere l’assoluzione dell’intera società che esso gestisce; specie se l’illecito contestato all’ente non riguardi esclusivamente la condotta dell’assolto.
Sulla scorta di ciò - accogliendo sul punto il ricorso del Pubblico ministero e riformando la decisione di secondo grado - la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, ha confermato la responsabilità ex D.Lsg. n. 231/2001 di una società, nonostante l’amministratore fosse stato assolto dal reato di corruzione (in qualità di consigliere comunale, era stato accusato di aver ricevuto denaro per favorire l’edificabilità di alcuni terreni della società, mediante modifica della destinazione d’uso).
Il reato realizzato dai soggetti apicali degli enti o dai suoi dipendenti – afferma in generale la Corte Suprema – è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità dell’ente medesimo, che costituisce una fattispecie complessa, in cui il reato rappresenta il presupposto fondamentale, accanto alla qualifica soggettiva della persona fisica ed alla sussistenza del vantaggio concreto che l’ente ha conseguito dalla condotta delittuosa. La Corte di merito pertanto, nel caso di specie, non avrebbe dovuto fermarsi all’assoluzione del soggetto apicale per farne derivare, con esito indefettibile, l’assoluzione della medesima s.r.l.; senza tuttavia scrutinare ulteriori elementi, quali la fondatezza della contestazione mossa alla società o l’esistenza di ulteriori condotte corruttive vantaggiose per la società stessa.
Ed ancora, nessun rilievo assume, ai fini di escludere l’applicazione della responsabilità da reato per l’ente, il fatto che la s.r.l. in questione fosse unipersonale.
Presupposto indefettibile per l’applicazione del diritto sanzionatorio degli enti – spiega difatti la Corte con sentenza n. 49056 del 25 ottobre 2017 – è l’esistenza di un soggetto di diritto “metaindividuale”; per cui qualunque autonomo centro di rapporti o interessi giuridici è certamente ascrivibile al novero dei destinatari del D.Lgs. n. 231/2001 (dunque, anche la società unipersonale), purché sia soggetto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote.
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