Con il messaggio n. 703/2008, l’Inps ha chiarito che il beneficio pensionistico che consiste nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5 spetta ai lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto. Il diritto al beneficio pensionistico, valido sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini dell’importo, è riconosciuto ai lavoratori che abbiano presentato all’Inail, entro il 15 giugno 2005, la domanda di certificazione dell’attività lavorativa svolta, che deve essere stata soggetta all’assicurazione obbligatoria, contro le malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto, gestita dall’Inail. Inoltre, i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.
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