Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circostanza che l’impianto legale della fornitura di manodopera portuale sia restato sostanzialmente immutato, nonostante la riforma generale delle forme di prestazione di lavoro a favore di terzo, induce a ritenere che nel mercato del lavoro all’interno degli scali marittimi l’interposizione debba ancora avvenire secondo le regole speciali poste dal Legislatore, cioè secondo quanto previsto dall’art. 17, Legge n. 84/1994.
I due diversi sistemi di intermediazione nelle prestazioni di lavoro - quello settoriale, vigenti in ambito portuale e quello generale ex D.Lgs. n. 276/2003 - coesistono ed il Legislatore ha riconosciuto la piena vigenza del particolare regime autorizzatorio previsto in ambito portuale, sottratto alla competenza del Ministero del Lavoro.
Tuttavia – specifica la nota ministeriale prot. n. 24240 del 29 dicembre 2016 - secondo l’art. 17, c. 6, della citata Legge n. 84/94, l’Autorità portuale può rivolgersi anche alle agenzie di somministrazione per far fronte alla fisiologiche fluttuazioni nella domanda di lavoro proprie dei porti.
Tale possibilità è prevista esclusivamente in via sussidiaria qualora non sia possibile ricorrere ad un soggetto autorizzato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, o ad un’agenzia ad hoc istituita direttamente dalle autorità portuali, o delle autorità marittime secondo un sistema tendenzialmente “riservato” di gestione del lavoro in ambito portuale.
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