Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 44/2022, la Legge costituzionale n.1 dell'11 febbraio 2022, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
La legge - in vigore dal prossimo 9 marzo 2022 - è stata approvata da Camera e Senato, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea.
L'art. 1 del provvedimento, in primo luogo, aggiunge un nuovo comma all'art. 9 della Carta costituzionale, riconoscendo come principio fondamentale, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, quello di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.
Contestualmente, è sancita una riserva di legge statale per disciplinare le forme e i modi di tutela degli animali.
Il secondo articolo della legge interviene, invece, a modifica dell'art. 41 della Costituzione in tema di iniziativa economica privata.
Si stabilisce, così, che quest'ultima non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente.
Inoltre, viene riservata alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
L'art. 3 dispone, infine, che la legge dello Stato sui modi e le forme di tutela degli animali si applichi alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
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