La Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha confermato il licenziamento di un pubblico dipendete, accusato di aver tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio, per essersi allontanato durante lo stesso – nella specie, per due volte nello stesso giorno - senza autorizzazione dall'ufficio e senza timbrare il badge.
Ai sensi dell’art. 55 quater, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 (nella formulazione ante riforma “Madia” ex D.Lgs. n. 116/2016) – specifica la Corte – la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa, solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata e in uscita, il lavoratore è effettivamente presente in ufficio; mentre è falsa e fraudolentemente attestata se miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
La fattispecie disciplinare di cui alla norma sopra menzionata – conclude la Corte con sentenza n. 25750 del 14 dicembre 2016 – si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro meccanismo di registrazione presenza, miri a far risultare falsamente che il lavoratore sia rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale tra le timbrature in entrata/uscita.
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