Nella sentenza n. 26568 del 2007 la Cassazione ha stabilito che hanno diritto all’indennità piena le libere professioniste che sono andate in maternità prima del 2003. Non possono applicare alcun tetto massimo le Casse di previdenza di categoria che nell’erogare l’emolumento devono fare riferimento all’intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali. La sentenza muove dal caso del ricorso della Cassa di previdenza e assistenza forense nei confronti di un’iscritta. Il ricorso respinto chiedeva una lettura “ragionevole” della vecchia normativa in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 251 del 2003 che pone un tetto massimo.
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