All’avvocato maternità piena fino al 2003

Pubblicato il 07 gennaio 2008

Nella sentenza n. 26568 del 2007 la Cassazione ha stabilito che hanno diritto all’indennità piena le libere professioniste che sono andate in maternità prima del 2003. Non possono applicare alcun tetto massimo le Casse di previdenza di categoria che nell’erogare l’emolumento devono fare riferimento all’intero reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali. La sentenza muove dal caso del ricorso della Cassa di previdenza e assistenza forense nei confronti di un’iscritta. Il ricorso respinto chiedeva una lettura “ragionevole” della vecchia normativa in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 251 del 2003 che pone un tetto massimo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy