Alla polizza basta la firma del datore

Pubblicato il 23 giugno 2008 Quando, sulla base di una norma collettiva, il datore è tenuto a stipulare un’assicurazione a favore del suo dipendente, l’obbligo è adempiuto con la stipula del contratto, non sussistendo l’onere accessorio di comunicare al lavoratore sottoscrizione e contenuto del contratto. Il prestatore d’opera che intenda godere dei diritti della disciplina collettiva è perciò tenuto ad averne tempestiva conoscenza. La circostanza che non abbia ricevuto comunicazione dell’esistenza del contratto d’assicurazione stipulato a suo favore, quindi del termine di prescrizione ivi prescritto, risulta argomento di non rilevanza. Sentenza di Cassazione n. 15497/08.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Metalmeccanica artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

02/12/2024

Codice della strada: Legge di Riforma in Gazzetta Ufficiale

02/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy