Aliquote dimezzate nel 2024 per il tax credit innovazione e design

Pubblicato il 22 febbraio 2024

Misure del tax credit 2024 ridotte rispetto al 2023 per gli investimenti in attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica ed altre attività innovative (design e ideazione estetica), mentre resta ferma al 10% l’aliquota prevista per le attività di ricerca e sviluppo. Terminato, invece, con il 2023, salvo proroghe, il bonus potenziato diretto a incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo afferente strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, è articolato in aliquote e massimali differenziati sulla base della tipologia di investimento agevolato che si intende effettuare. In particolare, possono accedere al tax credit tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito dell’impresa. Restano escluse dal credito d’imposta le imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, altra procedura concorsuale) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001).

Sul piano operativo, il beneficio fiscale:

Riguardo gli obblighi documentali, si rammenta che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. 

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività. Sempre sul piano documentale le imprese sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy al fine di consentire di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Il modello deve essere trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. L’eventuale mancato invio non determina effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione della corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Milleproroghe in GU. Contratto a termine: esigenze delle parti fino al 31 dicembre 2025

28/12/2024

Collegato lavoro in GU: guida alle novità in vigore dal 12 gennaio 2025

28/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Global minimum tax: nuove regole per l'attuazione

27/12/2024

Al via l’autoliquidazione 2024-2025: guida e istruzioni INAIL

27/12/2024

Sicurezza sul lavoro: studenti universitari equiparati a lavoratori

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy