Nella risoluzione n. 55/E del 22 giugno 2010, il Fisco si esprime sul corretto trattamento tributario da riservare, ai fini Iva, alle cessioni di gas per uso terapeutico (ad esempio: bombole di ossigeno, protossido di azoto, aria medicinale).
Alcune modifiche normative riguardo all’originale regime di immissione in commercio dei suddetti gas ha fatto sorgere dei dubbi agli operatori del settore, specie con riguardo alla corretta aliquota Iva da applicare nel caso di cessioni sul mercato.
In particolare si è chiesto all’agenzia delle Entrate se i gas medicinali dovevano continuare a considerarsi “gas per uso terapeutico”, ed essere così assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 4%,oppure essere qualificati come “medicinali” e scontare perciò l’aliquota del 10%.
Sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, che ha confermato che non è stata cambiata la funzione terapeutica di tali prodotti, pur inserendoli nella categoria dei medicinali, il Fisco ha ribadito che alle cessioni di gas per uso terapeutico che presentano le caratteristiche esposte nell’interpello si rende applicabile l’aliquota agevolata del 4%, ai sensi del n. 32) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/1972.
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