Gli associati di uno studio professionale - estensivamente intesi ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a), L. 109/1994, che li parifica, sul piano previdenziale, ai liberi professionisti - sono esenti da obblighi previdenziali, pertanto non sono soggetti all'assicurazione antinfortunistica. Non vi può, dunque, essere omissione di assoggettamento a contribuzione.
Il principio proviene dalla Corte di Cassazione, che ha emanato una sentenza - la n. 15971 del 27 giugno 2017 - nella quale è confermato l'assunto già pronunciato dalla Consulta lo scorso anno nell'ordinanza n. 25/2016, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, assicurazione obbligatoria - vale a dire che in capo ai membri di studi professionali associati, benché vincolati dalla dipendenza funzionale, non vi è obbligo assicurativo contro gli infortuni e la malattia da dover rispettare.
In alcun luogo le norme vigenti contemplano l'assoggettamento a contribuzione INAIL delle associazioni professionali - laddove, invece, l'Istituto pretendeva un versamento di premi assicurativi - così come non lo contemplano per il mero libero professionista.
Peraltro, riprendendo l'ordinanza n. 25/2016, va da ultimo aggiunto come a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dall'esistenza di disparati assetti organizzativi, e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro secondo i tratti dell'autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, il Legislatore può discrezionalmente modulare l'obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici che individuino, in questa variegata gamma di fattispecie, in maniera coerente le sanzioni meritevoli di tutela.
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