Con il Pronto ordini n. 50 del 22 marzo 2017, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti risponde ad una richiesta di chiarimento sui requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento.
Nello specifico è stato richiesto al Cndcec se l'iscrizione nella sezione A dell'Albo e il possesso di laurea triennale fossero requisiti sufficienti ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi tenuto presso l'Organismo di composizione di un Ordine territoriale.
Nel Pronto ordini n. 50/2017, il Cndcec evidenzia come il Tar del Lazio, con sentenza 12457 del 4 novembre 2015, abbia dichiarato l'annullamento del DM n. 202/2014 nella parte in cui esclude che possano essere iscritti negli elenchi degli organismi di composizione i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo.
L'annullamento del suddetto decreto comporta la nullità anche di ogni altro atto presupposto, successivo o che si fondi sulle stesse logiche.
Ne deriva, pertanto, che il ragioniere commercialista che risulti iscritto nella sezione A dell'Albo può richiedere l'iscrizione nell'Elenco dell'Organismo di composizione istituito all'interno dello stesso Ordine anche senza essere in possesso di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche.
Pertanto, con riferimento alla richiesta fatta, il Cndcec specifica che al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco è sufficiente l'iscrizione nella sezione A dell'Albo e non è richiesta nemmeno la laurea triennale.
Altrettanto non si può dire, invece, per colui che in possesso della laurea triennale risulti iscritto nella sezione B dell'Albo. Costui, infatti, potrebbe iscriversi nell’elenco dei gestori se in possesso di laurea magistrale e se abbia comunque portato a termine il corso di formazione di 40 ore previsto per i professionisti.
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