Alas e Naspi, conversione delle domande in caso di erronea presentazione

Pubblicato il 21 dicembre 2022

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 4581 di ieri 20 dicembre, chiarimenti in ordine alla trasformazione delle domande di disoccupazione Alas in domande Naspi, e viceversa, in caso di erronea presentazione delle stesse.

I destinatari Alas e Naspi

L’indennità di disoccupazione Alas è introdotta e disciplinata dall’art. 66 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2021.

Destinatari sono i lavoratori autonomi a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli o che svolgono attività musicali.

La Naspi, invece, introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015, è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti e agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

La conversione delle domande

Nonostante le differenti discipline, la trasformazione delle domande di Alas in domande di Naspi, e viceversa, in caso di errata presentazione della domanda di Naspi in luogo della domanda di Dis-Coll e viceversa e delle domande di indennità Naspi in domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa, è ammessa in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico secondo cui, nel dubbio, i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto invece che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, e in nome del principio di conversione dell’atto nullo, per cui un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza.

Modalità di conversione

Le Sedi Inps, quindi, procederanno alla trasformazione delle domande di Alas in Naspi, e viceversa, in presenza di istanze di parte o ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate e per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto.
Inoltre, l’assicurato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), nell’istanza di trasformazione delle domande di Alas in Naspi, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.

Per l’istanza di trasformazione della domanda di Naspi in Alas, l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

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