Possono essere presentate dal 18 marzo 2024 le domande di bonus psicologo 2023. Per il bonus psicologo 2024 si dovranno invece attendere successive indicazioni.
A comunicarlo è l’INPS con l’attesa circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 che sblocca il contributo e fornisce le indicazioni operative per la fruizione del bonus psicologo, reso strutturale dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 538, legge 29 dicembre 2022, n. 197) a decorrere dall’annualità 2023.
Prima di addentrarci nell’analisi dei requisiti e delle modalità di invio delle domande per accedere al contributo a decorrere dal 2023, è opportuno soffermarsi sul rinnovato assetto normativo vigente.
Il riferimento puntuale va al decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023 che, pur mantenendo vigenti alcune disposizioni del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 31 maggio 2022 (recante disposizioni per l’anno 2022) e l’allegato disciplinare tecnico, ha ridefinito, a decorrere dal 2023:
Continuano invece a trovare applicazione gli articoli del decreto interministeriale del 31 maggio 2022 riguardanti:
Le risorse disponibili per il 2023 ammontano a 10 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio 2023 e altri 5 milioni di euro dal decreto anticipi (articolo 22-bis, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191).
A decorrere dall’anno 2023, il Bonus psicologo, spiega l'INPS con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024. spetta, una sola volta per ciascuna annualità, alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
L’importo complessivo massimo riconoscibile per ogni beneficiario è stabilito:
a) in 1.500 euro per un valore ISEE inferiore a 15.000 euro
b) in 1.000 euro per un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
c) in 500 euro per un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro.
In tutti i casi il beneficio copre fino a 50 euro per ogni seduta.
L’interessato può presentare domanda, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” sul portale web dell’Istituto, previsa autenticazione tramite SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS) o rivolgendosi al Contact Center Integrato dell’INPS.
Nella domanda va dichiarato sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti previsti.
ATTENZIONE: Occorre accertarsi che l’attestazione ISEE di cui si sia in possesso, di valore non superiore a 50.000 euro, sia in corso di validità alla data della domanda.
E se l’ISEE contiene omissioni e/o difformità? L’INPS informa il richiedente in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per correggere l’ISEE difforme. Il richiedente ha 30 giorni di tempo dal termine ultimo di presentazione della domanda per regolarizzare l’ISEE presentando una nuova DSU corretta o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. In alternativa e solo se la DSU è stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale, è possibile rettificare la DSU con effetto retroattivo |
La domanda, spiega l'INPS con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, può essere presentata direttamente dall’interessato o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario per conto di un soggetto minore d'età o dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno, rispettivamente, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno.
Per l’anno 2023 la domanda va presentata dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Per gli anni successivi la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente dall’INPS con messaggio.
Dal 1° giugno 2024, scaduto il termine di presentazione domande, l’INPS stila le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e notifica l’esito della richiesta tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella sezione “MyINPS” o, a scelta del richiedente, nella domanda.
NOTA BENE: L’esito è anche consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Le graduatorie sono elaborate tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Del loro completamento l’INPS darà comunicazione con messaggio.
Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate.
Se la domanda è accolta, nel provvedimento viene indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato.
Tale codice va poi comunicato al professionista iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi e scelto tra gli specialisti privati aderenti all’iniziativa.
A sua volta, il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Il bonus è erogato dall’INPS direttamente al professionista.
NOVITÀ: Dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo a decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio con cui l’INPS comunica il completamento delle graduatorie e dall’adozione dei provvedimenti per usufruire del Bonus.
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