Al via Ecobonus ed Ecotassa. Chiarimenti dalle Entrate

Pubblicato il 01 marzo 2019

La Legge di bilancio 2019 ha previsto degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale ed una tassazione progressiva per chi, al contrario, compra quelli più inquinanti, ossia ad alta emissione di Co2.

All’Agenzia delle Entrate sono pervenute una serie di richieste di chiarimento in proposito, che riguardano in particolare:

L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 32 del 28 febbraio 2019, illustra alcuni aspetti dubbi dell’ecobonus e dell’ecotassa, operativi a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019: ecobonus ed ecotasssa

Si ricorda che è stata la Legge n. 145/2018 (articolo 1, commi da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064) a prevedere particolari incentivi per i veicoli più “puliti” e, allo stesso tempo, una ecotassa per chi continua ad inquinare.

Nello specifico, è stato introdotto un triplice bonus per i veicoli verdi:

Al contrario, per i veicoli inquinanti è prevista una tassa progressiva parametrata alla quantità di grammi di Co2 emessi per chilometro, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, da applicare sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, e sulle immatricolazioni sul territorio nazionale di veicoli con alta emissione di anidride carbonica (maggiore di 160 CO2 g/km), di categoria «M1» da versare all'atto dell'immatricolazione con delega «F24».

Si ricorda che con la precedente risoluzione, la n. 31/E/2019, l’Agenzia ha istituito il codice tributo per il versamento della suddetta tassa.

Misure incentivanti l’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di Co2

Riguardo al primo incentivo, la risoluzione n. 32/E/2019 precisa che il contributo riconosciuto all’acquirente del veicolo spetta in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di C02, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa).

Il contributo, che non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale, è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO e dell'ulteriore circostanza che, contestualmente all'acquisto, sia rottamato un veicolo della medesima categoria, ma omologato nelle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4.

Infatti, nel caso in cui il veicolo usato non sia stato inviato alla demolizione, si va incontro alla perdita del contributo.

Ai fini del riconoscimento della spettanza del contributo in favore dell’acquirente, è richiesto l’adempimento di specifiche condizioni: per esempio, le imprese costruttrici devono conservare copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto (a esse tempestivamente trasmessi dal venditore) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di emissione della fattura.

MiSE: online piattaforma Ecobonus

La risoluzione n. 32/E tenta di far luce su un argomento ancora poco chiaro, dal momento che il decreto attuativo delle norme previste dalla Legge di bilancio 2019 ancora non è stato emanato dai ministeri competenti e, ad oggi, non è stato ancora pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”.

Dal MiSE è arrivata solo la notizia che dalle ore 12,00 del 1° marzo 2019 è online la piattaforma dedicata all’ecobonus.

La piattaforma è disponibile all’indirizzo https://ecobonus.mise.gov.it.

La nota ministeriale specifica che non si tratta di un "click day” e che, quindi, non è necessario affrettarsi nei primi giorni a prenotare l’incentivo.

Infatti, la procedura prevede due momenti distinti:

Dal momento della prenotazione, si avranno 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

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