Al via Decontribuzione Sud PMI: l’INPS spiega quando spetta l’esonero

Pubblicato il 31 gennaio 2025

Sono tre gli elementi cruciali da considerare per i datori di lavoro che vogliono accedere alla nuova agevolazione contributiva denominata “Decontribuzione Sud PMI”: tempo di instaurazione del rapporto di lavoro, luogo della sede di lavoro e dimensioni dell’impresa.

Relativamente all’elemento temporale, Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato incentivabili purché già instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione, pertanto entro il 31 dicembre 2024 per la fruizione nel 2025.

Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione, l’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa del datore di lavoro ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

E infine, ultimo elemento, quello dimensionale e di fatturato e/o bilancio annuo: il campo di Decontribuzione Sud PMI è ristretto alle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è che occupano meno di 250 persone, e che, in aggiunta, presentano un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

È quanto, in buona sostanza, emerge dall’analisi della circolare n. 32 del 30 gennaio 2025 in cui l’INPS riepiloga i requisiti e le modalità di fruizione della nuova agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese, Decontribuzione Sud PMI, introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L’incentivo, che sostituisce Decontribuzione Sud (rispetto a cui presenta però notevoli differenze) consiste in un esonero contributivo parziale, entro specifici massimale di agevolazione, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che impiegano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’agevolazione, concessa nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 sugli aiuti de minimis.

Misura dell’esonero contributivo

L’agevolazione è spalmata su un periodo di cinque anni e prevede un esonero decrescente in base alla data di assunzione e all’anno di applicazione della misura:

Anno

Percentuale e

esonero

Data instaurazione rapporto di lavoro

2025

25%

Entro il 31 dicembre 2024

2026

20%

Entro il 31 dicembre 2025

2027

20%

Entro il 31 dicembre 2026

2028

20%

Entro il 31 dicembre 2027

2029

15%

Entro il 31 dicembre 2028

Pertanto, per il 2025, l’esonero contributivo sarà pari al 25% dei contributi previdenziali effettivamente sgravabili (con esclusione, per espressa previsione di legge, anche dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2024.

L’agevolazione è fruibile per 12 mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno.

Tredicesime e quattordicesime mensilità rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI solo se erogate mensilmente sotto forma di ratei nel rispetto dei massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

Datori di lavoro beneficiari

L’agevolazione è destinata alle micro, piccole e medie imprese (PMI), ovvero quelle aziende che soddisfano i criteri dimensionali definiti dall’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651:

Tali imprese devono occupare lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi dall’agevolazione:

Sede di lavoro e codice autorizzazione “0L”

Come abbiamo evidenziato in precedenza, l’agevolazione si applica solo se la sede di lavoro è ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per i datori di lavoro con sede legale in altre regioni, ma con una o più unità operative nel Sud, è necessario ottenere (prima concessione o proroga di validità del codice se già concesso) dall’INPS il codice autorizzazione “0L”, che certifica la presenza di unità operative ammesse all’esonero.

Le strutture territoriali dell’INPS attribuiscono tale codice previa verifica della corretta registrazione dell’unità operativa nel fascicolo elettronico aziendale. L’INPS effettua un controllo incrociato con le comunicazioni obbligatorie per confermare che il lavoro si svolga effettivamente in una delle regioni ammesse.

Somministrazione di lavoro

L’esonero è applicabile anche ai rapporti di somministrazione di lavoro, purché la sede di effettivo svolgimento dell’attività sia nelle regioni ammesse.

Se il lavoratore svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura (31 dicembre 2024 per la fruizione nel 2025).

Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.

Rapporti di lavoro agevolabili

Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione (entro il 31 dicembre 2024, per l'anno 2025), purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato e a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Non rientrano tra i rapporti di lavoro incentivabili anche i rapporti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Sono incentivabili anche i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.

NOTA BENE: Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Condizioni e compatibilità con altri incentivi

L’agevolazione si applica nel rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 ed è subordinata:

Il beneficio non è cumulabile con gli incentivi previsti dal Decreto Coesione (bonus Giovani, Donne, ZES unica, autoimpiego), ma è compatibile con altre agevolazioni contributive nei limiti della contribuzione dovuta. Il cumulo avviene in modo residuale, applicando prima gli altri incentivi previsti dalla legge.

Applicazione dell’esonero in Uniemens

Nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens i datori di lavoro devono esporre il beneficio nel flusso Uniemens attraverso il codice causale “DPMI”.

Per le agenzie di somministrazione è necessario indicare la matricola aziendale dell’utilizzatore.

Nella sezione ListaPosPA, i datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica nell’elemento <CodiceRecupero> devono essere inserito il valore “65”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;

La misura è registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e, per il settore della pesca, nel Registro SIPA.

L’INPS effettua controlli periodici per garantire il rispetto dei requisiti e la corretta fruizione dell’agevolazione.

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