Al 2 marzo la comunicazione annuale Iva e versamento per fondi rustici accorpati

Pubblicato il 25 febbraio 2015 Tra le scadenze da tenere a mente per il 2 marzo 2015 c'è la presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva relativi al 2014 e la registrazione e versamento dell’imposta della denuncia annuale che riunisce più contratti di affitto dei fondi rustici.

Comunicazione annuale Iva

Con tale adempimento – da effettuare solamente attraverso il canale informatico, direttamente oppure a mezzo intermediari abilitati  - si comunicano i principali dati riepilogativi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative all’anno 2014, ma non le informazioni su compensazioni effettuate, riporto del credito, rimborsi infrannuali, da inserire esclusivamente nella dichiarazione annuale.

Ad essere obbligati sono i titolari di partita Iva, compresi quelli che nell'anno 2014 non erano obbligati a eseguire le liquidazioni periodiche o che non hanno effettuato operazioni imponibili.

Tra gli esclusi: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva; i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva, in forma autonoma, entro il 2 marzo; le persone fisiche che nel 2014 non hanno superato i 25.000 euro di volume di affari; i “nuovi minimi”; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

L'invio della comunicazione non è emendabile, pertanto, nella compilazione occorre usare la massima diligenza.

La legge di Stabilità 2015 aveva previsto l'uscita di scena dell'adempimento a partire dal prossimo anno: ma il “Milleproroghe” ha prolungato la vigenza di un ulteriore anno. Pertanto solo dal 2017 non sarà più dovuta la comunicazione annuale Iva.

Fondi rustici accorpati

Si tratta di una possibilità offerta a proprietari o affittuari che scelgono di riunire in un unico elenco e di registrare in un sola volta contratti sottoscritti nel corso dell’anno 2014. Chi non è interessato, può seguire la strada ordinaria, ossia registrare ogni singolo contratto entro trenta giorni dalla data di stipula.

Importante è anche la modalità di pagamento che avviene con unica delega comprendente tutti i contratti. Si versa lo 0,50% dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia cumulativa e, comunque, non può essere inferiore a 67 euro.

Il modello da utilizzare è l’F23, che va presentato presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, indicando il codice tributo 108T.

Sono escluse le stipule dei contratti avvenute con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La denuncia deve essere presentata, da una delle parti, in duplice originale, presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate oppure per via telematica, utilizzando il software a disposizione in modo gratuito sul sito dell’Agenzia.
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