Al 2 marzo la comunicazione annuale Iva e versamento per fondi rustici accorpati
Pubblicato il 25 febbraio 2015
Tra le scadenze da tenere a mente per il
2 marzo 2015 c'è la presentazione della
comunicazione annuale dei dati Iva relativi al 2014 e la registrazione e versamento dell’imposta della
denuncia annuale che
riunisce più contratti di
affitto dei fondi rustici.
Comunicazione annuale Iva
Con tale adempimento – da effettuare solamente attraverso il
canale informatico, direttamente oppure a mezzo intermediari abilitati - si comunicano i
principali dati riepilogativi delle
operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative all’anno 2014, ma non le informazioni su compensazioni effettuate, riporto del credito, rimborsi infrannuali, da inserire esclusivamente nella dichiarazione annuale.
Ad essere obbligati sono i titolari di partita Iva, compresi quelli che nell'anno 2014 non erano obbligati a eseguire le liquidazioni periodiche o che non hanno effettuato operazioni imponibili.
Tra gli
esclusi: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva; i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva, in forma autonoma, entro il 2 marzo; le persone fisiche che nel 2014 non hanno superato i 25.000 euro di volume di affari; i “nuovi minimi”; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
L'invio della comunicazione
non è emendabile, pertanto, nella compilazione occorre usare la massima diligenza.
La legge di Stabilità 2015 aveva previsto l'uscita di scena dell'adempimento a partire dal prossimo anno: ma il “Milleproroghe” ha prolungato la vigenza di un ulteriore anno. Pertanto solo
dal 2017 non sarà più dovuta la comunicazione annuale Iva.
Fondi rustici accorpati
Si tratta di una possibilità offerta a
proprietari o affittuari che scelgono di
riunire in un unico elenco e di registrare in un sola volta
contratti sottoscritti nel corso dell’anno
2014. Chi non è interessato, può seguire la strada ordinaria, ossia registrare ogni singolo contratto entro trenta giorni dalla data di stipula.
Importante è anche la modalità di
pagamento che avviene con
unica delega comprendente tutti i contratti. Si versa lo
0,50% dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia cumulativa e, comunque, non può essere inferiore a 67 euro.
Il modello da utilizzare è l’
F23, che va presentato presso banche, agenzie postali o agenti della riscossione, indicando il
codice tributo 108T.
Sono escluse le stipule dei contratti avvenute con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La denuncia deve essere presentata, da una delle parti, in duplice originale, presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate oppure per via telematica, utilizzando il software a disposizione in modo gratuito sul sito dell’Agenzia.