Riduzione del rendimento nozionale, abolizione “super ACE, estensione ai soggetti Irpef delle modalità di calcolo applicabili alle società di capitali
La Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica), introdotta dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011. L’agevolazione, si sostanzia nella deduzione dal reddito d’impresa imponibile, del rendimento figurativo degli apporti di capitale di rischio e costituisce un incentivo alla capitalizzazione, sotto forma di conferimenti in denaro e di utili reinvestiti nell’impresa, con la riduzione del carico d’imposta sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio.
Le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2017 alla disciplina ACE prevedono in particolare:
L’agevolazione ACE viene introdotta con l’obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico e fornire un aiuto alla crescita tramite:
Per i soggetti passivi IRES, l’agevolazione consiste nel mettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato applicando una aliquota alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Osserva
Come dispone il comma 5 dell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile dell’esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento della base ACE:
Rilevano, invece, come variazioni in diminuzione:
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali.
Il regime ACE ha subito successivamente alla sua istituzione alcune modifiche, tra le quali:
Relativamente al rendimento nozionale, l’aliquota percentuale per il suo calcolo era fissata nella misura del 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, per quello in corso al 31 dicembre 2015 e per quello in corso al 31 dicembre 2016 è stata fissata, rispettivamente, nelle misure del 4%, del 4,5% e del 4,75%.
Relativamente al “potenziamento” dell’ACE per le società quotate, esso è applicabile alle società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo d’imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi e consiste in un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d’imposta.
Il comma 2-bis dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, che prevedeva tale potenziamento (regime della Super-ACE), viene abrogato dalla Legge di bilancio 2017. Tale regime non ha mai avuto concreta esecuzione in quanto la sua applicazione era soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato, in alternativa alla possibilità di essere riportata “a nuovo”, può essere trasformata in un credito d’imposta da utilizzarsi in diminuzione dell’IRAP e da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Tale novità è stata prevista dal D.L. 91 del 24 giugno 2014.
Le disposizioni che hanno istituito l’ACE prevedevano che:
Le novità previste dalla Legge n. 232/2016 hanno completamente riformulato le disposizioni istitutive dell’ACE (nel caso di specie il comma 3 dell’art. 1 D.L. 201/2011), riducendo (per tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse) l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
In particolare:
Relativamente ai soggetti passivi Irpef che svolgono attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, l’agevolazione ACE, prima delle recenti modifiche, si applicava prendendo in considerazione, per l’individuazione del capitale agevolabile, solo la consistenza del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
La scelta adottata dal legislatore per le persone fisiche e le società di persone aveva un intento semplificatorio dell’agevolazione e, in diversi casi, generava deduzioni ACE molto elevate a fronte di una scarsa ricapitalizzazione da parte dell’imprenditore o dei soci, con conseguenti effetti discriminatori nei confronti dei soggetti passivi IRES.
Per le società di persone, il rendimento nozionale ACE era deducibile dal reddito imponibile della società e, per l’eccedenza, veniva attribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, questi lo avrebbero scomputato dal rispettivo reddito d’impresa, applicando il principio della “trasparenza”.
La Legge n. 232/2016 ha sostituito il comma 7 del D.L. n. 201/2011, disponendo che le modalità di calcolo dell’agevolazione ACE applicabili ai soggetti passivi IRES si applicano anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Pertanto, avremo una tassazione ordinaria quando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti saranno oggetto di prelievo da parte dell’imprenditore individuale o distribuiti ai soci delle società di persone. Beneficeranno della tassazione agevolata gli imprenditori individuali che effettueranno versamenti in conto capitale a favore della propria impresa e che non preleveranno utili dalla stessa, nonché le società di persone che si autofinanzieranno e che vedranno il patrimonio netto incrementato per effetto di versamenti in conto capitale effettuati da parte dei soci.
La modifica normativa, in deroga ai principi racchiusi nell’art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) che stabilisce che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
Viene disposto inoltre che per i per i soggetti in questione (Soggetti Irpef), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, come incremento di capitale proprio, rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
Come previsto dalla norma istitutrice dell’ACE, rilevano come variazioni in diminuzione della base ACE, anche gli acquisti di partecipazioni in società controllate e gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
Le disposizioni di attuazione del regime applicativo dell’ACE, si ricorda, sono stabilite da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 14 marzo 2012, il decreto prevede (all’articolo 10) norme che hanno finalità anti elusiva in particolare nell’ambito dei gruppi societari, evitando effetti moltiplicativi del beneficio ACE.
La finalità della citata disciplina antielusiva è quella di evitare che, a fronte di una sola immissione di denaro, possa essere moltiplicata la base di calcolo dell’ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all’interno delle società dello stesso gruppo.
Il decreto individua le operazioni effettuate tra società appartenenti allo stesso gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE, tali operazioni sono:
La Legge di bilancio 2017 introduce un’ulteriore disposizione antielusiva con inserimento del comma 6-bis nell’art. 1 del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Osserva
La disposizione è uguale alla norma antielusiva applicabile al regime della soppressa Dual Income Tax (c.d. DIT) introdotta dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466.
La disposizione ha lo scopo di evitare che gli incrementi di capitale proprio rilevanti ai fini ACE siano utilizzati dalla società o dall’ente per incrementare attività meramente finanziarie e non per realizzare una maggiore efficienza o il rafforzamento dell’apparato produttivo dell’impresa.
Vi sono ulteriori modifiche che la Legge 232/2016 (con entrata in vigore dal 1° gennaio 2017) ha apportato all’ACE, disposizioni che vanno ad apportare modifiche al TUIR. Una di queste modifiche riguarda l’estensione alle eccedenze ACE riportabili “a nuovo” del regime previsto per le perdite fiscali nel caso di trasferimento del controllo aziendale.
A norma dell’art. 84, comma 3, del T.U.I.R., è vietato l’utilizzo delle perdite ai fini IRES nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite sia trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, sia modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell’attività assume rilevanza se interviene nel periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. Tale regime viene esteso anche alle eccedenze ACE riportabili “a nuovo”.
Un’altra modifica riguarda la quantificazione della sopravvenienza attiva non imponibile derivante dalla riduzione dei debiti dell’impresa nei casi di particolari procedure concorsuali.
Secondo il nuovo secondo periodo del comma 4-ter dell’art. 88 del T.U.I.R., in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato di risanamento o di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva, non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite pregresse e di periodo, ma anche per le eccedenze ACE.
Si segnala inoltre l’estensione della norma antielusiva, riguardante il limite al riporto delle perdite fiscali nei casi di fusione e di scissione, anche alle eccedenze ACE riportabili “a nuovo”. La disposizione antielusiva è individuata negli artt. 172, comma 7 e 173, comma 10, del T.U.I.R.
Relativamente agli acconti, la Legge n. 232/2016 stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550 del’articolo 1 della medesima legge, ovvero le nuove aliquote del rendimento nozionale.
Quadro Normativo |
Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 Legge n. 212 del 27 luglio 2000 Decreto Ministero Economia e Finanze del 14 marzo 2012 Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 |
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