Aiuti PNRR cumulabili con altri finanziamenti

Pubblicato il 04 gennaio 2022

Il documento Mef pubblicato l'ultimo giorno del 2021 è dedicato a fornire chiarimenti in merito ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, in relazione all’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

In primo luogo la circolare del 31 dicembre 2021 n. 33 chiarisce che i due concetti citati sono diversi.

Divieto di doppio finanziamento e cumulo di misure agevolative

Il primo è un principio di ordine generale: il divieto di doppio finanziamento prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Invece, il concetto di cumulo ha come obiettivo la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che possono essere sommate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Nell’ambito del PNRR, il concetto di cumulo è normato sostenendo che il sostegno dato dal PNRR si aggiunge al sostegno fornito da altri programmi e strumenti dell’Unione. E’, però, specificato che l’aiuto non deve coprire lo stesso costo (divieto del doppio finanziamento).

La circolare n. 33/2021 presenta un esempio: se con una misura del PNRR viene finanziato il 40% del valore di un bene/progetto, il restante 60% può essere finanziato con altre fonti purchè, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo; diversamente si ricadrebbe nel divieto di doppio finanziamento.

Cumulo anche per PNRR Transizione 4.0

Si prosegue affermando come la misura PNRR Transizione 4.0 – che prevede un credito s’imposta a favore di imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo - sia cumulabile anche con altri crediti d’imposta per la parte di costo dell’investimento non finanziata con altre risorse pubbliche, e sempre fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento.

Dunque, ammessa la cumulabilità dalle misure finanziate all’interno del PNRR con altre agevolazioni, fermi restando i limiti dati dalla normativa nazionale ed europea vigente (compresa quella sugli aiuti di Stato).

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