Aiuti di Stato anche alle PMI in difficoltà

Pubblicato il 10 luglio 2020

Per far fronte alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Così, lo scorso 19 marzo ha adotto il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nella attuale emergenza del Covid-19”, con il quale ha autorizzato, sino al 31 dicembre 2020, alcune tipologie di aiuti di Stato.

Il Quadro temporaneo è stato oggetto di successive modifiche (3 aprile e 8 maggio 2020), con le quali è stato ampliato il ventaglio di misure da esso consentite.

Ultima in ordine di tempo è la “Terza modifica del Quadro temporaneo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dello scorso 2 luglio, che estende gli aiuti di stato a fondo perduto anche alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi colpiti dall'epidemia di Coronavirus.

Nel punto 6 dell’introduzione della Comunicazione della Commissione Ue, infatti, si legge che: “la Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).”

La Commissione Ue, tenuto conto delle dimensioni limitate e del limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere delle micro e piccole imprese, ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all’interno dell’UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

Aiuti di Stato alle micro e piccole imprese

Sempre nell’introduzione della Comunicazione, la Commissione Ue evidenzia come le microimprese e le piccole imprese (ovverosia, le imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni di EUR di fatturato annuo e/o bilancio annuale) contribuiscono sostanzialmente, in termini aggregati, alla creazione di posti di lavoro e alla crescita nell’Unione, generando oltre il 37% del valore aggiunto e quasi il 50% dei posti di lavoro del settore delle imprese non finanziarie.

Tali imprese, durante l’attuale crisi economica causata dal COVID-19, sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità e per loro è aumentata notevolmente anche la difficoltà di accedere ai finanziamenti sul mercato, rispetto alle medie e grandi imprese.

Se non affrontate, tali difficoltà potrebbero costringere al fallimento un gran numero di microimprese e di piccole imprese, causando gravi perturbazioni per l’intera economia dell’Unione.

Di qui, la decisione dell’Unione europea di includere tali imprese, che erano già “in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019”, nel novero dei soggetti beneficiari delle misure di aiuto.

PMI in difficoltà, quali aiuti spettano?

Tra gli aiuti che nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, possono essere concessi anche alle micro e piccole imprese in difficoltà finanziarie alla data del 31 dicembre 2019, rientrano alcune agevolazioni previste dal Decreto Rilancio, quali :

Proprio quest’ultima tipologia di aiuto ha generato qualche difficoltà interpretativa.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, nel silenzio della norma, aveva ritenuto nella circolare n. 13/2020 che tale contributo a fondo perduto non potesse essere concesso ad imprese che si trovano già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

La Commisisone Ue stabilisce, ora, un’apertura nei confronti di tali categorie di imprese, autorizzando il contributo a fondo perduto previsto dal Dl n. 34/2020, che testualmente recita: “Il regime è aperto alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi attivi in tutti i settori, ad eccezione del settore finanziario e della pubblica amministrazione”.

In tal modo, riconosce che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo e definisce la misura come necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Tfue e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

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