Pronto il modello di autodichiarazione da presentare alle Entrate da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Il documento, come ormai noto, serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” ed il rispetto delle varie condizioni previste.
Con il recente provvedimento n. 143438/E/2022, in attuazione del D.M. 11 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, approvandone anche il relativo modello e le specifiche tecniche, nonché le modalità ed i termini di restituzione “volontaria” degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti. Anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del "controllo automatizzato" delle dichiarazioni (di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il prossimo 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.
L’autodichiarazione deve essere inviata fra il 28 aprile e il 30 giugno 2022 - tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia ovvero attraverso i canali telematici della stessa - da tutti gli operatori economici che hanno percepito gli aiuti previsti dalle norme agevolative del cd. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del D.L. 41/2021 convertito). In particolare, nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata. La dichiarazione va, comunque, presentata quando il beneficiario:
Una volta presentata la dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una “ricevuta” che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Da ultimo, si rammenta che la presentazione del modello di autodichiarazione consentirà ai contribuenti interessati di non dover compilare, per tali aiuti, il prospetto di cui al rigo RS401 del modello Redditi 2022. Nelle istruzioni al quadro RF del modello redditi SC, infatti, viene precisato che nel prospetto di cui al rigo RS401 “.. non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato .. i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021...”.
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