L'Aidc, con la norma di comportamento n. 198/2017, interviene sull’attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo a società di capitali con ristretta compagine sociale.
L'Aidc ricorda che la presunzione semplice deriva dall'art. 2729 c.c., di fonte giurisprudenziale, che, trovando fondamento nella ristretta base azionaria e quindi nella “complicità che normalmente lega un gruppo ristretto di soci”, viene ritenuta dalla Suprema Corte ragionevole e sufficientemente grave da fondare di per se, ex art. 39 del DPR 600/73, l’accertamento in capo al socio del maggior reddito della società, che si presume da lui percepito in proporzione alla sua partecipazione, salva “la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti” ovvero che sono stati percepiti da altri.
L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ritiene che non sia corretto da parte dell’agenzia delle Entrate applicare sempre, nel caso di accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali con ristretta compagine sociale, la presunzione semplice che i maggiori redditi accertati siano stati occultamente ripartiti tra i suoi soci, attribuendo così pro quota agli stessi i maggiori redditi accertati in capo alla società.
La presunzione può trovare applicazione solo e nei limiti in cui il maggior reddito accertato in capo alla società discenda da fattispecie che implicano una comprovata formazione di risorse finanziarie occulte, quindi da ricavi non dichiarati o da costi fittiziamente sostenuti (oggettivamente inesistenti).
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