L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la norma di comportamento n. 209/2020, fornisce utili informazioni in caso di ricevimento di fatture errate, indicando il comportamento che il cessionario/committente soggetto passivo dell'Iva deve porre in essere nelle varie situazioni possibili.
Oltre agli adempimenti pratici per sanare l’errore, l’AIDC sottolinea come il principio di correttezza e buona fede deve essere alla base del comportamento di colui che riceve una fattura errata o irregolare: tale soggetto, infatti, è tenuto a segnalare l’irregolarità all'emittente, affinché quest'ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura.
Come già evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 133/2020 e tenendo conto della norma di cui all'art. 6, comma 8, lett. b) del Dlgs n. 471/97, l’Associazione osserva che il destinatario della fattura e l'emittente hanno 30 giorni per concordare sull'esatto inquadramento dell'operazione e procedere alla rettifica della fattura inesatta, a cura dell'emittente, mediante la procedura dell'art. 26 del Dpr 633/72.
L’Associazione dei commercialisti italiani, oltre a sottolineare l’importanza del principio di correttezza e buona fede, vuole anche indicare dei comportamenti da adottare in presenza di situazioni connotate da una significativa incertezza.
A tal fine, ipotizza – qualora le parti non trovino una soluzione condivisa - tre situazioni possibili che si possono verificare, indicando per ciascuna il comportamento esatto da mettere in atto.
Nel caso in cui la fattura è emessa per un’operazione oggettivamente o soggettivamente inesistente, il destinatario della fattura non deve annotarla nei registri Iva e non detrarre l'Iva che ne risulta, in quanto è assente il rapporto giuridico sottostante. Ciò vale anche nel caso in cui nella fattura sia stata indicata la partita Iva di un soggetto estraneo all’operazione per puro errore compilativo.
Nel caso in cui in fattura venga esposto l’addebito di un'imposta inferiore a quella dovuta, il cessionario /committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/97.
Infine, secondo l’AIDC, quando le irregolarità non determinano l’insufficiente determinazione dell'imposta, il cessionario /committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell'imposta, nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta.
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