A seguito della nascita dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro verrà modificato l’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
Per via di tale modifica, tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che avranno ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, dovranno essere inoltrati, entro 30 giorni dalla notifica degli stessi, alla sede territoriale competente dell’Ispettorato e saranno decisi, dal Comitato per i rapporti di lavoro, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell’Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intenderà respinto.
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