Agroalimentare, ok al decreto per i consorzi DOP/IGP

Pubblicato il 13 marzo 2024

Per i prodotti Dop e Igp è arrivato il via libera all’accesso ai fondi da 25 milioni di euro messi a disposizione dal ministero dell’Agricoltura per la promozione nazionale e internazionale.

È stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione dei Consorzi di tutela le risorse per sostenere azioni di promozione, informazione, divulgazione e sviluppo in termini di sostenibilità dei prodotti DOP e IGP, oltre che per il rafforzamento della rappresentatività dei consorzi di tutela.

Si tratta di un'ulteriore iniziativa finalizzata a valorizzare le potenzialità delle Indicazioni geografiche, riconosciute globalmente come simbolo di eccellenza.

Il Decreto MASAF dell’11 marzo 2024 attua le disposizioni del provvedimento per la filiera agroalimentare del 5 settembre 2023. Per un approfondimento dell’argomento si rinvia al post: “Fondo filiera agroalimentare: criteri di utilizzazione delle risorse”.

Ai sensi dell’articolo 6 del citato provvedimento del 5 settembre del 2023, infatti, il recente decreto direttoriale individua:

Consorzi DOP/IGP e soggetti esclusi

I beneficiari dell'intervento sono i 176 Consorzi di tutela delle Dop Igp del settore agroalimentare, anche organizzati in associazioni temporanee.

Tra le attività finanziabili rientrano campagne di informazione, azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

Non possono, invece, presentare domanda di contributo:

  1. le grandi imprese come definite dalla normativa UE;
  2. le imprese in difficoltà;
  3. i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

I requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, ossia i consorzi di tutela e le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, sono i seguenti:

Inoltre, i soggetti beneficiari devono:

Attività finanziabili

Tra le attività finanziabili rientrano campagne di informazione, azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale.

NOTA BENE: Le azioni ammissibili a finanziamento possono essere dirette sia ad aprire nuovi mercati nazionali che nuovi mercati internazionali ai prodotti Dop e Igp italiani.

Si ricorda che ai sensi del decreto ministeriale del 5 settembre 2023, il contributo è erogato in conto capitale fino ad un massimo di:

NOTA BENE: E’ consentita l’erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione deve garantire la restituzione dell’importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’amministrazione.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo ai sensi del presente decreto devono pervenire, a pena di esclusione, alla Direzione generale, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata saq4@pec.politicheagricole.gov.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 15 maggio 2024.

NOTA BENE: Ogni domanda di contributo deve contenere, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste in capo ai soggetti beneficiari, mediante utilizzo dell’apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Agricoltura.

Nel caso di associazioni temporanee, alla domanda di contributo va allegato un protocollo d’intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni tra gli associati.

È consentita la presentazione della domanda di contributo da parte di un’associazione temporanea non ancora costituita, purché, in tal caso, il protocollo d’intesa contenga l’impegno a conferire, entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso, un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti, previamente indicato in sede di presentazione della domanda di contributo e qualificato come mandatario, al quale erogare l’eventuale contributo.

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